Art. 114
Attribuzioni del capo pilota
Il capo pilota regola il servizio di pilotaggio e stabilisce il turno dei piloti secondo le istruzioni dell'autorita' marittima. Egli deve mantenere integre le sue qualita' tecniche tenendosi in esercizio. In caso di necessita' deve partecipare al servizio e qualora una prestazione di pilotaggio presenti particolari difficolta' e' tenuto a pilotare personalmente la nave. Il capo pilota mantiene l'ordine e la disciplina tra i piloti. Unitamente a due piloti designati ogni anno dalla assemblea dei piloti il capo pilota cura l'amministrazione della corporazione. I piloti designati sono solidalmente responsabili col capo pilota. Il capo pilota e' coadiuvato dai sottocapi e puo' essere sostituito, in caso di bisogno, dal sottocapo piu' anziano di eta' e, in mancanza, da un pilota scelto dal comandante del porto.
Testo vigente dal 29 aprile 1981, tuttora in vigore · versione 19 su Normattiva