Art. 116 — Nomina e poteri del commissario straordinario e assunzione provvisoria di marittimi per lo esercizio del pilotaggio
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Il ministro per la marina mercantile, in caso di gravi irregolarita' nel funzionamento della corporazione, puo' nominare, per un periodo di tempo non superiore a sei mesi, prorogabile in casi di imprescindibili esigenze a un anno, un commissario straordinario fissando, nel provvedimento di nomina, l'indennita' che deve essere corrisposta al commissario. Tale indennita' e' prelevata dai proventi di pilotaggio. La nomina del commissario importa revoca dall'incarico del capo e dei sottocapi piloti. Il comandante del porto in caso di necessita' puo' autorizzare il commissario ad assumere in servizio provvisorio marittimi idonei al pilotaggio, con preferenza per coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 105.
Testo vigente dal 21 aprile 1952 al 29 aprile 1981 · versione 0 su Normattiva