Art. 116Nomina e poteri del commissario straordinario e assunzione provvisoria di marittimi per lo esercizio del pilotaggio

Il Ministro della marina mercantile, in caso di gravi irregolarita' nel funzionamento della corporazione, puo' nominare, per un periodo di tempo non superiore a sei mesi prorogabile in caso di imprescindibili esigenze a un anno, un commissario straordinario, fissando nel provvedimento di nomina l'indennita' che deve essere corrisposta al commissario. Tale indennita' e' prelevata dai proventi di pilotaggio. La nomina del commissario importa revoca dall'incarico del capo e dei sottocapi piloti. In caso di necessita' il comandante del porto ove ha sede la corporazione, puo' autorizzare il capo pilota o il commissario straordinario ad assumere in servizio provvisorio marittimi idonei al pilotaggio, con preferenza per coloro che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 105.

Testo vigente dal 29 aprile 1981, tuttora in vigore · versione 19 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art116 · fonte su Normattiva