Art. 118 — Licenziamento del pilota
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Il pilota che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di eta' o non sia piu' idoneo, per minorate condizioni fisiche o psichiche, accertate dalla commissione costituita a norma dell'articolo 103, al disimpegno del servizio di pilotaggio, e' cancellato dal registro dei piloti dal capo del compartimento.
Testo vigente dal 21 aprile 1952 al 15 febbraio 1977 · versione 0 su Normattiva