Art. 121 — Quote dei piloti in servizio
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 aprile 1981 al 19 agosto 2009. Leggi il testo vigente →
Il capo e i sottocapi piloti della corporazione partecipano alla ripartizione dei proventi in ragione rispettivamente duecentoventicinque quote e di centododici quote e mezza; gli altri piloti effettivi in ragione di cento quote, gli aspiranti piloti in ragione di cinquanta quote. I marittimi assunti in via provvisoria, ai termini del terzo comma dell'art. 116, se concorrono con i piloti effettivi alla ripartizione, percepiscono meta' della quota spettante a questi; altrimenti l'intera quota. I piloti infermi partecipano, nei primi sei mesi, in ragione di cento quote e per i mesi successivi fino alla data di cancellazione dal registro dei piloti, in ragione di sessanta quote; gli aspiranti piloti partecipano rispettivamente in ragione di cinquanta e trenta quote. Quando vi sia qualche pilota che, per qualsiasi ragione non partecipi alla ripartizione a norma del primo comma dell'articolo precedente, le sue quote sono ripartite fra i piloti che hanno effettivamente prestato servizio.
Testo vigente dal 29 aprile 1981 al 19 agosto 2009 · versione 19 su Normattiva