Art. 130
Compenso in caso di mancata prestazione
Sempre che il pilota si sia diretto verso la nave che ha richiesto il pilotaggio, e' dovuto un compenso anche se la nave non si sia avvalsa dell'opera del pilota per fatto non imputabile a questo. Le tariffe di pilotaggio debbono determinare la misura del compenso spettante che dovra' essere uguale all'importo di una normale prestazione nel caso di mancato arrivo o entrata della nave e variare, a seconda della particolare situazione corografica, da meta' importo all'intero importo di una normale prestazione nel caso di mancata partenza o movimento.
Testo vigente dal 29 aprile 1981, tuttora in vigore · versione 19 su Normattiva