Art. 135
Riscossione dei proventi di pilotaggio
Il compenso dovuto per ogni prestazione di pilotaggio viene determinato da un ordine di introito firmato dal capo pilota e vistato dal comandante del porto. Il pagamento del compenso non puo' effettuarsi se non dietro esibizione dell'ordine.
Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva