Art. 140
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L'autorita' preposta alla disciplina del lavoro portuale, agli effetti degli articoli 110 e 1249 del codice, e':
- a)nei porti nei quali ha sede un ufficio del lavoro, il direttore dell'ufficio;
- b)nei porti nei quali non ha sede un ufficio del lavoro, ma il cui comando e' affidato a un ufficiale di porto, il comandante del porto, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 146;
- c)nei porti e negli approdi cui e' preposta persona estranea al corpo delle capitanerie di porto, l'ufficiale capo deli circondario alla cui circoscrizione il porto o l'approdo appartiene, ovvero un ufficiale di porto designato dal capo del compartimento.
Testo vigente dal 21 aprile 1952 al 28 agosto 1994 · versione 0 su Normattiva