Art. 142Attribuzioni degli uffici del lavoro portuale

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Gli uffici del lavoro portuale:

  • 1)tengono i registri dei lavoratori e quelli delle imprese per operazioni portuali;
  • 2)custodiscono gli atti concernenti l'istituzione e il funzionamento delle compagnie portuali;
  • 3)controllano la gestione e il funzionamento delle compagnie;
  • 4)stabiliscono i criteri per l'avviamento al lavoro e per l'avvicendamento della mano d'opera;
  • 5)provvedono all'organizzazione del lavoro in relazione alle particolari esigenze del traffico del porto e vigilano sulla osservanza delle norme e delle tariffe relative al lavoro portuale;
  • 6)vigilano sulla esecuzione delle operazioni portuali;
  • 7)verificano e vistano, su richiesta degli interessati, le note di lavoro e le fatture;
  • 8)provvedono alla liquidazione ed alla riscossione dei contributi e dei proventi previsti da leggi speciali;
  • 9)curano l'esecuzione delle decisioni del consiglio del lavoro portuale;
  • 10)adempiono a ogni altro incarico previsto dal codice e dal presente regolamento o che venga ad essi affidato dal ministro per la marina mercantile o dal capo del compartimento.

Testo vigente dal 21 aprile 1952 al 28 agosto 1994 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art142 · fonte su Normattiva