Art. 142 — Attribuzioni degli uffici del lavoro portuale
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Gli uffici del lavoro portuale:
- 1)tengono i registri dei lavoratori e quelli delle imprese per operazioni portuali;
- 2)custodiscono gli atti concernenti l'istituzione e il funzionamento delle compagnie portuali;
- 3)controllano la gestione e il funzionamento delle compagnie;
- 4)stabiliscono i criteri per l'avviamento al lavoro e per l'avvicendamento della mano d'opera;
- 5)provvedono all'organizzazione del lavoro in relazione alle particolari esigenze del traffico del porto e vigilano sulla osservanza delle norme e delle tariffe relative al lavoro portuale;
- 6)vigilano sulla esecuzione delle operazioni portuali;
- 7)verificano e vistano, su richiesta degli interessati, le note di lavoro e le fatture;
- 8)provvedono alla liquidazione ed alla riscossione dei contributi e dei proventi previsti da leggi speciali;
- 9)curano l'esecuzione delle decisioni del consiglio del lavoro portuale;
- 10)adempiono a ogni altro incarico previsto dal codice e dal presente regolamento o che venga ad essi affidato dal ministro per la marina mercantile o dal capo del compartimento.
Testo vigente dal 21 aprile 1952 al 28 agosto 1994 · versione 0 su Normattiva