Art. 144Durata in carica dei membri del consiglio

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I rappresentanti, nel consiglio, dei lavoratori portuali, dei datori di lavoro e degli enti interessati al traffico del porto durano in carica un biennio e possono essere confermati. Devono essere sostituiti i falliti e coloro a cui carico venga accertata qualche infrazione agli ordinamenti del lavoro portuale o che riportino una delle condanne di cui al n. 4 dell'articolo 152.

Testo vigente dal 21 aprile 1952 al 28 agosto 1994 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art144 · fonte su Normattiva