Art. 148
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Sono considerati lavoratori portuali, agli effetti delle disposizioni del codice e del presente regolamento, tutte le persone addette alle operazioni portuali e alle altre operazioni indicate dalle singole tariffe, salve le eccezioni previste nei decreti istitutivi degli uffici del lavoro portuale o nel decreto di cui all'articolo 146.
Testo vigente dal 21 aprile 1952 al 28 agosto 1994 · versione 0 su Normattiva