Art. 151
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I registri previsti dall'articolo precedente, oltre a contenere la fotografia, indicano per ogni lavoratore:
- 1)il numero d'ordine e la data di iscrizione;
- 2)le generalita', il luogo e la data di nascita e la residenza;
- 3)il grado di istruzione;
- 4)l'iscrizione nelle liste di leva;
- 5)l'esito di leva;
- 6)ogni indicazione relativa al servizio militare e al servizio eventualmente prestato nella marina mercantile;
- 7)le attestazioni di benemerenze militari e civili;
- 8)lo stato di famiglia;
- 9)gli infortuni sul lavoro;
- 10)lo stato di servizio;
- 11)le pene disciplinari;
- 12)le condanne per qualsiasi reato;
- 13)la data e il motivo della cancellazione. Oltre a quelle suindicate si fa pure sui registri ogni altra annotazione che sia ritenuta opportuna.
Testo vigente dal 21 aprile 1952 al 28 agosto 1994 · versione 0 su Normattiva