Art. 151

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I registri previsti dall'articolo precedente, oltre a contenere la fotografia, indicano per ogni lavoratore:

  • 1)il numero d'ordine e la data di iscrizione;
  • 2)le generalita', il luogo e la data di nascita e la residenza;
  • 3)il grado di istruzione;
  • 4)l'iscrizione nelle liste di leva;
  • 5)l'esito di leva;
  • 6)ogni indicazione relativa al servizio militare e al servizio eventualmente prestato nella marina mercantile;
  • 7)le attestazioni di benemerenze militari e civili;
  • 8)lo stato di famiglia;
  • 9)gli infortuni sul lavoro;
  • 10)lo stato di servizio;
  • 11)le pene disciplinari;
  • 12)le condanne per qualsiasi reato;
  • 13)la data e il motivo della cancellazione. Oltre a quelle suindicate si fa pure sui registri ogni altra annotazione che sia ritenuta opportuna.

Testo vigente dal 21 aprile 1952 al 28 agosto 1994 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art151 · fonte su Normattiva