Art. 153 — Ammissione fra i lavoratori portuali
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Per l'ammissione dei lavoratori il consiglio o la commissione del lavoro portuale propone al ministero della marina mercantile l'apertura dei ruoli e il numero dei posti da attribuire per concorso. Il bando di concorso e' reso pubblico, mediante manifesto, a cura dell'autorita' preposta alla disciplina del lavoro portuale. L'aspirante deve fare domanda all'autorita' indicata nel comma precedente, entro il termine stabilito, allegandovi i documenti atti a comprovare il possesso dei requisiti prescritti e degli eventuali titoli di preferenza.
Testo vigente dal 21 aprile 1952 al 28 agosto 1994 · versione 0 su Normattiva