Art. 157Passaggio di categoria

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Nessun lavoratore puo' essere temporaneamente adibito a lavori di una categoria, diversa da quella nei cui registri trovasi iscritto, senza autorizzazione dell'autorita' preposta alla disciplina del lavoro portuale. Nei casi in cui il personale di una categoria sia esuberante in rapporto all'entita' del traffico, la predetta autorita' procede al trasferimento definitivo dei lavoratori eccedenti il fabbisogno in altre categorie affini in cui si riscontri deficienza di personale e per le quali i lavoratori abbiano la capacita' tecnica necessaria. I criteri per tale passaggio sono fissati dall'autorita' predetta, sentito il consiglio o la commissione del lavoro portuale.

Testo vigente dal 21 aprile 1952 al 28 agosto 1994 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art157 · fonte su Normattiva