Art. 158
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Qualora il personale iscritto nei registri divenga esuberante in rapporto all'entita' del traffico, l'autorita' preposta alla disciplina del lavoro portuale, di cui all'articolo 140, sentito il consiglio o la commissione del lavoro portuale, puo' procedere alla graduale riduzione dei ruoli cancellando nell'ordine:
- 1)coloro che ne facciano domanda;
- 2)coloro che abbiano riportato piu' pene disciplinari gravi;
- 3)coloro che abbiano dato prova di minore assiduita' al lavoro;
- 4)coloro che per condizioni economiche possono risentire minor danno dalla cancellazione;
- 5)i celibi, i vedovi senza prole e i coniugati con minor numero di figli, a cominciare da quelli iscritti nei registri da data piu' recente o, a parita' di data, dai piu' giovani di eta'.
Testo vigente dal 21 aprile 1952 al 28 agosto 1994 · versione 0 su Normattiva