Art. 160
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L'autorita' preposta alla disciplina del lavoro portuale puo' concedere congedi, compatibilmente con le esigenze del traffico, ai lavoratori che ne facciano motivata richiesta, e tenendo conto dell'anzianita' dei richiedenti.
Testo vigente dal 21 aprile 1952 al 28 agosto 1994 · versione 0 su Normattiva