Art. 163
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Nel caso di soppressione di una compagnia si procede alla liquidazione delle attivita' e delle passivita', e il patrimonio sociale netto e' devoluto in parti uguali ai singoli lavoratori in base al bilancio da compilarsi e pubblicarsi con le modalita' di cui al primo comma dell'articolo precedente.
Testo vigente dal 21 aprile 1952 al 28 agosto 1994 · versione 0 su Normattiva