Art. 163

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Nel caso di soppressione di una compagnia si procede alla liquidazione delle attivita' e delle passivita', e il patrimonio sociale netto e' devoluto in parti uguali ai singoli lavoratori in base al bilancio da compilarsi e pubblicarsi con le modalita' di cui al primo comma dell'articolo precedente.

Testo vigente dal 21 aprile 1952 al 28 agosto 1994 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art163 · fonte su Normattiva