Art. 164 — Lavoratori che entrano in una compagnia o cessano di farne parte
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Il lavoratore che entra a far parte di una compagnia posteriormente alla sua costituzione deve conferire una somma equivalente al valore della quota individuale dell'attivo netto risultante dall'ultimo bilancio approvato. Tale conferimento puo' avvenire anche mediante trattenute rateali sui salari, da effettuarsi con le modalita' di cui al terzo comma dell'articolo 162. Al lavoratore che cessa di far parte della compagnia, spetta la liquidazione della propria quota calcolata sull'attivo netto risultante dall'ultimo bilancio approvato.
Testo vigente dal 21 aprile 1952 al 28 agosto 1994 · versione 0 su Normattiva