Art. 166Divisione della compagnia in sezioni e fusione delle sezioni

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Il direttore marittimo, qualora il numero dei lavoratori o le esigenze del lavoro lo richiedano, puo' in qualunque tempo, con proprio decreto, da emanarsi su proposta del capo del compartimento e sentito il consiglio o la commissione del lavoro portuale, provvedere alla suddivisione delle compagnie in due o piu' sezioni o alla fusione delle sezioni stesse.

Testo vigente dal 21 aprile 1952 al 28 agosto 1994 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art166 · fonte su Normattiva