Art. 166 — Divisione della compagnia in sezioni e fusione delle sezioni
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Il direttore marittimo, qualora il numero dei lavoratori o le esigenze del lavoro lo richiedano, puo' in qualunque tempo, con proprio decreto, da emanarsi su proposta del capo del compartimento e sentito il consiglio o la commissione del lavoro portuale, provvedere alla suddivisione delle compagnie in due o piu' sezioni o alla fusione delle sezioni stesse.
Testo vigente dal 21 aprile 1952 al 28 agosto 1994 · versione 0 su Normattiva