Art. 167 — Vigilanza sulle compagnie
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L'autorita' preposta alla disciplina del lavoro portuale, oltre ad esercitare i poteri ad essa riconosciuti dall'articolo 142, cura l'osservanza, da parte delle compagnie, delle disposizioni del codice e del regolamento.
Testo vigente dal 21 aprile 1952 al 28 agosto 1994 · versione 0 su Normattiva