Art. 171 — Convocazione su richiesta dei componenti la compagnia
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Il console deve convocare senza ritardo l'assemblea quando ne e' fatta domanda da almeno un terzo dei componenti la compagnia e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare. Se il console, o in sua vece i revisori, non provvedono, la convocazione dell'assemblea e' ordinata dall'autorita' preposta alla disciplina del lavoro portuale, che designa la persona che deve presiederla.
Testo vigente dal 21 aprile 1952 al 28 agosto 1994 · versione 0 su Normattiva