Art. 177 — Consiglieri e loro elezione
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Il console e' assistito dai consiglio. I consiglieri sono in numero non inferiore a due e non superiore ad otto, in ragione di uno per ogni cinquanta membri della compagnia. Essi sono eletti tra gli iscritti nei registri dei lavoratori portuali secondo le modalita' di cui ai commi da 4 a 9 dell'articolo 173. Non possono essere nominati consiglieri e, se nominati, decadono dalla carica, gli interdetti, gli inabilitati e i falliti. I consiglieri durano in carica un biennio e possono essere rieletti.
Testo vigente dal 21 aprile 1952 al 19 dicembre 1986 · versione 0 su Normattiva