Art. 177 — Consiglieri e loro elezione
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Il console e' assistito dai consiglio. I consiglieri sono in numero non inferiore a due e non superiore ad otto, in ragione di uno per ogni cinquanta membri della compagnia. Essi sono eletti tra gli iscritti nei registri dei lavoratori portuali secondo le modalita' di cui ai commi da 4 a 9 dell'articolo 173. Non possono essere nominati consiglieri e, se nominati, decadono dalla carica, gli interdetti, gli inabilitati e i falliti. I consiglieri durano in carica un biennio e possono essere rieletti. 18
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. 17 dicembre 1986, n. 873, convertito con modificazioni dalla L. 13 febbraio 1987, n. 26 ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che "A far data dal 1 gennaio 1987 i componenti degli organi delle compagnie portuali di cui agli articoli 173, 177 e 180 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, durano in carica cinque anni."
Testo vigente dal 19 dicembre 1986 al 28 agosto 1994 · versione 20 su Normattiva