Art. 180 — Revisori
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Il controllo contabile della compagnia e' esercitato da tre revisori. Di essi, due sono eletti con le modalita'; di cui ai commi da 4 a 9 dell'articolo 173, tra gli iscritti nei registri dei lavoratori portuali; il terzo, al quale spetta la presidenza del collegio, e' designato dal presidente dell'ordine dei ragionieri ovvero dell'ordine dei dottori in economia e commercio. Non possono essere nominati revisori e, se nominati, decadono dall'ufficio gli interdetti, gli inabilitati e i falliti. I revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati. 18
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. 17 dicembre 1986, n. 873, convertito con modificazioni dalla L. 13 febbraio 1987, n. 26 ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che "A far data dal 1 gennaio 1987 i componenti degli organi delle compagnie portuali di cui agli articoli 173, 177 e 180 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, durano in carica cinque anni."
Testo vigente dal 19 dicembre 1986 al 28 agosto 1994 · versione 20 su Normattiva