Art. 180

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Il controllo contabile della compagnia e' esercitato da tre revisori. Di essi, due sono eletti con le modalita'; di cui ai commi da 4 a 9 dell'articolo 173, tra gli iscritti nei registri dei lavoratori portuali; il terzo, al quale spetta la presidenza del collegio, e' designato dal presidente dell'ordine dei ragionieri ovvero dell'ordine dei dottori in economia e commercio. Non possono essere nominati revisori e, se nominati, decadono dall'ufficio gli interdetti, gli inabilitati e i falliti. I revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Testo vigente dal 21 aprile 1952 al 19 dicembre 1986 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art180 · fonte su Normattiva