Art. 181Attribuzioni dei revisori

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I revisori devono:

  • 1)accertare la regolare tenuta, della contabilita' e la corrispondenza del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite alle risultanze dei libri e delle scritture;
  • 2)accertare, con riscontri almeno bimestrali, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprieta' della compagnia o da questa ricevuti in pegno, cauzione o custodia;
  • 3)sorvegliare che tutte le disposizioni vigenti in materia di amministrazione delle compagnie siano adempiute dal console e dai suoi dipendenti. Nell'esercizio delle loro funzioni i revisori procedono collegialmente. Tuttavia, essi possono procedere in qualsiasi momento anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo. Il risultato dei loro accertamenti viene comunicato all'autorita' preposta alla disciplina del lavoro portuale.

Testo vigente dal 21 aprile 1952 al 28 agosto 1994 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art181 · fonte su Normattiva