Art. 181 — Attribuzioni dei revisori
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I revisori devono:
- 1)accertare la regolare tenuta, della contabilita' e la corrispondenza del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite alle risultanze dei libri e delle scritture;
- 2)accertare, con riscontri almeno bimestrali, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprieta' della compagnia o da questa ricevuti in pegno, cauzione o custodia;
- 3)sorvegliare che tutte le disposizioni vigenti in materia di amministrazione delle compagnie siano adempiute dal console e dai suoi dipendenti. Nell'esercizio delle loro funzioni i revisori procedono collegialmente. Tuttavia, essi possono procedere in qualsiasi momento anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo. Il risultato dei loro accertamenti viene comunicato all'autorita' preposta alla disciplina del lavoro portuale.
Testo vigente dal 21 aprile 1952 al 28 agosto 1994 · versione 0 su Normattiva