Art. 183
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Il bilancio deve indicare distintamente nel loro importo complessivo:
- A)nell'attivo:
- 1)gli immobili;
- 2)gli attrezzi, gli apparecchi, i macchinari, le navi e i galleggianti, i mezzi di trasporto terrestre;
- 3)i mobili;
- 4)il danaro e ogni altro valore esistente in cassa;
- 5)i titoli di credito a reddito fisso;
- 6)i crediti verso la clientela;
- 7)i crediti verso banche;
- 8)i crediti verso i membri della compagnia per versamenti ancora dovuti;
- 9)gli altri crediti;
- B)nel passivo:
- 1)le quote dei singoli membri della compagnia;
- 2)la riserva di cui all'art. 185;
- 3)i fondi di ammortamento, di rinnovamento e di copertura contro il rischio di svalutazione dei beni;
- 4)i fondi accantonati per indennita' di anzianita' degli impiegati dipendenti;
- 5)i debiti assistiti da garanzia reale;
- 6)i debiti verso fornitori;
- 7)i debiti verso banche ed altri sovventori;
- 8)gli altri debiti;
- C)nell'attivo e nel passivo:
- 1)le cauzioni degli impiegati dipendenti;
- 2)le altre partite di giro. Sono vietati i compensi di partite.
Testo vigente dal 21 aprile 1952 al 28 agosto 1994 · versione 0 su Normattiva