Art. 183

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Il bilancio deve indicare distintamente nel loro importo complessivo:

  • A)nell'attivo:
  • 1)gli immobili;
  • 2)gli attrezzi, gli apparecchi, i macchinari, le navi e i galleggianti, i mezzi di trasporto terrestre;
  • 3)i mobili;
  • 4)il danaro e ogni altro valore esistente in cassa;
  • 5)i titoli di credito a reddito fisso;
  • 6)i crediti verso la clientela;
  • 7)i crediti verso banche;
  • 8)i crediti verso i membri della compagnia per versamenti ancora dovuti;
  • 9)gli altri crediti;
  • B)nel passivo:
  • 1)le quote dei singoli membri della compagnia;
  • 2)la riserva di cui all'art. 185;
  • 3)i fondi di ammortamento, di rinnovamento e di copertura contro il rischio di svalutazione dei beni;
  • 4)i fondi accantonati per indennita' di anzianita' degli impiegati dipendenti;
  • 5)i debiti assistiti da garanzia reale;
  • 6)i debiti verso fornitori;
  • 7)i debiti verso banche ed altri sovventori;
  • 8)gli altri debiti;
  • C)nell'attivo e nel passivo:
  • 1)le cauzioni degli impiegati dipendenti;
  • 2)le altre partite di giro. Sono vietati i compensi di partite.

Testo vigente dal 21 aprile 1952 al 28 agosto 1994 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art183 · fonte su Normattiva