Art. 185 — Riserva
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Dall'avanzo netto annuale deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla decima parte di esso per costituire un fondo di riserva, fino a che questo non abbia raggiunto il quinto dell'ammontare della quote dei singoli membri della compagnia. Il fondo di riserva, se viene diminuito per qualsiasi ragione, deve essere reintegrato nello stesso modo.
Testo vigente dal 21 aprile 1952 al 28 agosto 1994 · versione 0 su Normattiva