Art. 186Relazione dei revisori e deposito del bilancio

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Il bilancio deve essere comunicato dal console al collegio dei revisori con la relazione e i documenti giustificativi, entro un termine massimo di due mesi dalla chiusura dell'esercizio. Copia del bilancio e della relazione deve essere consegnata, all'autorita' preposta alla disciplina del lavoro portuale. Il collegio dei revisori deve, entro un mese dalla comunicazione del bilancio, compilare una relazione sui risultati dell'esercizio e sulla tenuta della contabilita', facendo le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio stesso, e presentarla alla suddetta autorita'. Il bilancio deve essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma.

Testo vigente dal 21 aprile 1952 al 28 agosto 1994 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art186 · fonte su Normattiva