Art. 189

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 aprile 1952 al 28 agosto 1994. Leggi il testo vigente →

Il ministro per la marina mercantile, in caso di gravi irregolarita' nel funzionamento della compagnia, puo' nominare, per un periodo di tempo non superiore a un anno, un commissario straordinario, fissando, nel decreto di nomina, l'indennita' che gli deve essere corrisposta sul bilancio della compagnia. La gestione commissariale puo', in caso di necessita', essere prorogata per non piu' di sei mesi. Fermi restando i poteri dell'autorita' preposta alla disciplina del lavoro portuale, il commissario straordinario esercita le funzioni che spettano al console, ai vice-consoli e ai consiglieri. Con la nomina del commissario possono cessare dalla carica anche i revisori, le cui funzioni in tal caso sono affidate dal ministro per la marina mercantile ad un revisore di sua scelta.

Testo vigente dal 21 aprile 1952 al 28 agosto 1994 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art189 · fonte su Normattiva