Art. 190 — Impiegati della compagnia
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Gli impiegati della compagnia devono essere cittadini italiani, non aver riportato alcuna delle condanne di cui al n. 4 dell'articolo 152 e risultare di buona condotta morale e civile. La compagnia, prima di procedere alla nomina degli impiegati, deve ottenere l'autorizzazione dell'autorita' preposta, alla disciplina del lavoro portuale; essa e' inoltre tenuta a esonerare gli impiegati che, a giudizio della predetta autorita', non abbiano dato prova di rettitudine, di capacita o di diligenza nell'adempimento delle loro mansioni o si siano dimostrati elementi perturbatori del lavoro.
Testo vigente dal 21 aprile 1952 al 28 agosto 1994 · versione 0 su Normattiva