Art. 190Impiegati della compagnia

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Gli impiegati della compagnia devono essere cittadini italiani, non aver riportato alcuna delle condanne di cui al n. 4 dell'articolo 152 e risultare di buona condotta morale e civile. La compagnia, prima di procedere alla nomina degli impiegati, deve ottenere l'autorizzazione dell'autorita' preposta, alla disciplina del lavoro portuale; essa e' inoltre tenuta a esonerare gli impiegati che, a giudizio della predetta autorita', non abbiano dato prova di rettitudine, di capacita o di diligenza nell'adempimento delle loro mansioni o si siano dimostrati elementi perturbatori del lavoro.

Testo vigente dal 21 aprile 1952 al 28 agosto 1994 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art190 · fonte su Normattiva