Art. 192 — Notizie per l'aggiornamento del registri
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Il console deve comunicare di volta, in volta all'autorita' preposta alla disciplina del lavoro portuale tutte le notizie riguardanti i membri della, compagnia che siano necessarie per l'aggiornamento dei registri, di cui all'articolo 150. Lo stesso obbligo incombe al capo gruppo.
Testo vigente dal 21 aprile 1952 al 28 agosto 1994 · versione 0 su Normattiva