Art. 193
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L'avviamento e l'avvicendamento degli operai al lavoro sono regolati dal console della compagnia o dal capo gruppo secondo i criteri dell'autorita' preposta alla disciplina del lavoro portuale. Il console e il capo gruppo rispondono direttamente alla suddetta autorita' del regolare andamento del lavoro.
Testo vigente dal 21 aprile 1952 al 28 agosto 1994 · versione 0 su Normattiva