Art. 194-bis
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[1](Passaggio degli avventizi nei registri dei lavoratori permanenti).
[2]I lavoratori iscritti nel registro degli avventizi hanno diritto ad essere trasferiti, anche se hanno superato il limite di eta' previsto dall'art. 152, nei ruoli dei lavoratori permanenti allorche' si determina disponibilita' di posti nei detti ruoli. Il trasferimento avviene secondo l'ordine di iscrizione nel registro. Tuttavia, nei riguardi dei lavoratori i quali, senza giustificato motivo, non abbiano risposto nell'anno precedente alle chiamate al lavoro per un numero di turni pari almeno al 70% della media dei turni lavorativi effettuati nello stesso periodo di tempo da tutti gli appartenenti al registro degli avventizi, il trasferimento viene differito al verificarsi della successiva disponibilita' di posti. Il provvedimento di rinvio viene adottato dall'autorita' preposta alla disciplina del lavoro portuale, previo parere del Consiglio o della Commissione del lavoro portuale.
Testo vigente dal 6 ottobre 1967 al 28 agosto 1994 · versione 11 su Normattiva