Art. 194-ter

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[1](Libretto di ricognizione; cancellazione dai registri; riduzione del numero dei lavoratori avventizi; doveri).

[2]Ai lavoratori avventizi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 155, 156, 158 e 159, ad eccezione del punto 5) del primo comma dell'articolo 156 e del punto 1 dell'art. 159.

Testo vigente dal 6 ottobre 1967 al 28 agosto 1994 · versione 11 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art194ter · fonte su Normattiva