Art. 194-ter
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 ottobre 1967 al 28 agosto 1994. Leggi il testo vigente →
[1](Libretto di ricognizione; cancellazione dai registri; riduzione del numero dei lavoratori avventizi; doveri).
[2]Ai lavoratori avventizi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 155, 156, 158 e 159, ad eccezione del punto 5) del primo comma dell'articolo 156 e del punto 1 dell'art. 159.
Testo vigente dal 6 ottobre 1967 al 28 agosto 1994 · versione 11 su Normattiva