Art. 195 — Fondo di assistenza
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Il fondo per l'assistenza ai lavoratori portuali di cui agli articoli 1086 e 1261 del codice e' destinato all'assistenza dei lavoratori stessi nei casi di urgente necessita' ed e' amministrato dall'autorita' preposta alla disciplina del lavoro portuale, la quale ne rende conto trimestralmente al consiglio o alla commissione del lavoro portuale.
Testo vigente dal 21 aprile 1952 al 28 agosto 1994 · versione 0 su Normattiva