Art. 196 — Imprese per operazioni portuali
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La concessione, di cui all'articolo 111 del codice, e' data dal capo del compartimento, sentito il consiglio o la commissione del lavoro portuale. Il capo del compartimento, qualora intenda, avvalersi della facolta' di cui all'articolo 111, secondo comma, del codice, sente la camera di agricoltura, industria e commercio.
Testo vigente dal 21 aprile 1952 al 28 agosto 1994 · versione 0 su Normattiva