Art. 197Documenti da produrre per il rilascio delle concessioni

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 aprile 1952 al 28 agosto 1994. Leggi il testo vigente →

Le imprese che chiedono la concessione devono produrre domanda corredata dai seguenti documenti:

  • 1)se compagnie di lavoratori:
  • a)situazione patrimoniale all'atto della domanda;
  • b)documenti che comprovino la capacita' tecnica della compagnia a esercitare attivita' di impresa portuale;
  • 2)se imprese individuali:
  • a)certificato d'iscrizione nel registro delle imprese;
  • b)estratto dell'atto di nascita dell'imprenditore;
  • c)certificato di cittadinanza italiana dell'imprenditore;
  • d)certificato di domicilio dell'imprenditore;
  • e)certificato generale del casellario giudiziale dell'imprenditore;
  • f)certificato di buona condotta morale e civile dell'imprenditore;
  • g)certificato della camera di agricoltura, industria e commercio, da cui risulti la capacita' tecnica e finanziaria dell'imprenditore a esercitare attivita' di impresa portuale;
  • 3)se societa' in nome collettivo:
  • a)copia autentica dell'atto costitutivo;
  • b)certificato d'iscrizione nel registro delle imprese;
  • c)i documenti, di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) del n. 2, relativi a tutti i componenti la societa';
  • d)il certificato di cui alla lettera g) del n. 2:
  • 4)se societa' in accomandita semplice o in accomandita per azioni:
  • a)copia autentica dell'atto costitutivo;
  • b)certificato d'iscrizione nel registro delle imprese;
  • c)i documenti, di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) del n. 2, relativi ai soci accomandatari;
  • d)il certificato di cui alla lettera g) del n. 2;
  • 5)se societa' per azioni o a responsabilita' limitata:
  • a)copia autentica dell'atto costitutivo;
  • b)certificato d'iscrizione nel registro delle imprese;
  • c)i documenti, di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) del n. 2, relativi alle persone che abbiano la rappresentanza della societa';
  • d)il certificato di cui alla lettera q) del n. 3. In tutti i casi devono inoltre essere presentati:
  • 1)i documenti comprovanti che gli apparecchi, i macchinari, le navi e i galleggianti e gli altri mezzi necessari per l'esercizio dell'attivita' di impresa portuale sono in proprieta' ovvero in uso in base a locazione, almeno annuale, del richiedente;
  • 2)i certificati generali del casellario giudiziale delle persone autorizzate ad agire in porto in rappresentanza della impresa.

Testo vigente dal 21 aprile 1952 al 28 agosto 1994 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art197 · fonte su Normattiva