Art. 198
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La concessione e' fatta con licenza del capo del compartimento, sottoscritta dall'interessato; ha la durata di un anno e puo' essere rinnovata. Le imprese che hanno ottenuto la concessione sono iscritte in un registro tenuto dall'autorita' preposta alla disciplina del lavoro portuale. Un elenco di esse e' pubblicato nell'albo dell'ufficio dove ha sede la predetta autorita'.
Testo vigente dal 21 aprile 1952 al 28 agosto 1994 · versione 0 su Normattiva