Art. 201Esecuzione di operazioni portuali per proprio conto

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Coloro che impiegano direttamente maestranze portuali e mezzi d'opera per provvedere alle operazioni portuali per conto proprio devono ottenere autorizzazione dall'autorita' preposta alla disciplina del lavoro portuale. Lo svolgimento abituale di tale attivita' e' sottoposte al rilascio da parte dell'autorita' predetta di apposita licenza, nella quale sono stabilite le condizioni di esercizio.

Testo vigente dal 21 aprile 1952 al 28 agosto 1994 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art201 · fonte su Normattiva