Art. 205Registro dei palombari

Il registro dei palombari e' tenuto dal comandante del porto. Per ottenere l'iscrizione nel registro sono necessari i seguenti requisiti:

  • 1)eta' non inferiore a 18 e non superiore a 40 anni;
  • 2)cittadinanza italiana;
  • 3)costituzione fisica particolarmente robusta ed esente da tendenze alla pletora ed alle congestioni, accertata dal medico di porto o, in sua assenza, da un medico designato dal capo di compartimento;
  • 4)non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, o per un delitto contro la fede pubblica, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
  • 5)buona condotta morale e civile;
  • 6)avere effettuato un anno di navigazione in servizio di coperta, o aver prestato, per lo stesso periodo, servizio nella marina militare in qualita' di palombaro. La persistenza dei requisiti fisici di cui al n. 3 e' condizione per l'esercizio della professione ed e' soggetta a controllo triennale da parte dei medico di porto. Contro le risultanze delle visite sanitarie di cui al comma secondo, n. 3 e al comma terzo e ammesso ricorso, entro quindici giorni dalla data di comunicazione dell'esito della visita, ad una commissione istituita presso l'ufficio di porto e composta:
  • 1)da un medico designato dal capo del compartimento, presidente;
  • 2)da un medico designato dal medico provinciale competente per territorio;
  • 3)da un medico designato dall'Istituto nazionale per la previdenza sociale. Le designazioni di cui al precedente comma non possono cadere sul sanitario che ha emesso il giudizio impugnato.

Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art205 · fonte su Normattiva