Art. 221
Rilascio del libretto
Il libretto di navigazione e' rilasciato dal capo dell'ufficio di iscrizione ed e' da questi consegnato, all'atto del primo imbarco dell'iscritto, al comandante della nave direttamente o a mezzo dell'ufficio marittimo o consolare del luogo in cui si trova la nave stessa.
Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva