Art. 222Annotazioni sul libretto

Sul libretto di navigazione sono riprodotte le annotazioni della matricola. Non sono annotate le condanne per reati marittimi o comuni, eccettuate le condanne per diserzione. Sono invece annotati i provvedimenti di interdizione o di sospensione dai titoli o dalla professione marittima e quelli di inibizione dell'esercizio della professione stessa. Trascorsi cinque anni senza che il marittimo abbia, subito altri provvedimenti della natura di quelli indicati nel comma precedente, si procede alla cancellazione delle annotazioni sul libretto di navigazione, che verra' sostituito.

Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art222 · fonte su Normattiva