Art. 1252 c.nav.Pene disciplinari per l'equipaggio della navigazione marittima o interna

[1]Le pene disciplinari per i componenti dell'equipaggio marittimo sono:

  • 1)la consegna a bordo da uno a cinque giorni;
  • 2)l'arresto di rigore per un tempo non superiore a dieci giorni;
  • 3)la ritenuta del salario da uno a trenta giorni o di una quota di utili da venti a trecento lire;
  • 4)la inibizione dall'esercizio della professione marittima per un tempo non inferiore a un mese e non superiore a due anni;
  • 5)la cancellazione dalle matricole o dai registri della gente di mare.

[2]Le pene disciplinari per i componenti dell'equipaggio della navigazione interna sono quelle indicate nei numeri 3, 4 e 5.

[3]Le pene indicate nei nn. 1 e 2 sono applicate dal comandante della nave o dal comandante del porto, nonche' dalle autorita' consolari e dai comandanti delle navi da guerra, nei casi previsti nell'articolo 1248, nn. 5 e 6.

[4]La pena indicata nel n. 3 e' applicata dal comandante del porto. Le pene indicate nei nn. 4 e 5 sono applicate dal ministro per le comunicazioni.

Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art1252 · fonte su Normattiva