Art. 238
Requisiti per l'iscrizione
Per ottenere l'iscrizione nelle matricole della gente di mare di prima e di seconda categoria, oltre ai requisiti stabiliti dall'articolo 119 (del codice, e' necessario:
- 1)essere riconosciuto idoneo alla navigazione a termini delle leggi speciali sulla idoneita' fisica dei marittimi;
- 2)saper nuotare e vogare;
- 3)essere domiciliato nel territorio dello Stato;
- 4)non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, o per un delitto contro la fede pubblica, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.
Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva