Art. 24 — Variazioni al contenuto della concessione
La concessione e' fatta entro i limiti di spazio e di tempo e per le opere, gli usi e le facolta' risultanti dall'atto o dalla licenza di concessione. Qualsiasi variazione nell'estensione della zona concessa o nelle opere o nelle modalita' di esercizio deve essere richiesta preventivamente e puo' essere consentita mediante atto o licenza suppletivi dopo l'espletamento della istruttoria. Qualora, peraltro, non venga apportata alterazione sostanziale al complesso della concessione e non vi sia modifica nell'estensione della zona demaniale, la variazione puo' essere autorizzata per iscritto dal capo del compartimento, previo nulla osta dell'autorita' che ha approvato l'atto di concessione.
Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva