Art. 19
Contenuto dell'atto di concessione
Nell'atto di concessione devono essere indicati:
- 1)l'ubicazione, l'estensione e i confini del bene oggetto della concessione;
- 2)lo scopo e la durata della concessione;
- 3)la natura, la forma, le dimensioni, la struttura delle opere da eseguire e i termini assegnati per tale esecuzione;
- 4)le modalita'. di esercizio della concessione e i periodi di sospensione dell'esercizio eventualmente consentiti;
- 5)il canone, la decorrenza e la scadenza dei pagamenti, nonche' il numero di rate del canone il cui omesso pagamento importi la decadenza della concessione a termini dell'articolo 47 del codice;
- 6)la cauzione;
- 7)le condizioni particolari alle quali e' sottoposta la concessione, comprese le tariffe per l'uso da parte di terzi;
- 8)il domicilio del concessionario. Agli atti di concessione devono essere allegati la relazione tecnica, i piani e gli altri disegni. Nelle licenze sono omesse le indicazioni che non siano necessarie in relazione alla minore entita' della concessione.
Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva