Art. 253-bis
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 agosto 1971 al 25 agosto 2011. Leggi il testo vigente →
[1](Padrone marittimo di seconda classe per il traffico)
[2]Per conseguire il titolo di padrone marittimo di seconda classe per il traffico occorrono i seguenti requisiti:
- 1)essere iscritti nella prima categoria della gente di mare;
- 2)avere compiuto i 21 anni di eta';
- 3)possedere la licenza di scuola media;
- 4)avere frequentato con esito favorevole un corso di specializzazione presso istituti scolastici o altri enti autorizzati con decreto del Ministro per la marina mercantile;
- 5)avere effettuato 4 anni di navigazione in servizio di coperta;
- 6)avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile. Il padrone marittimo di seconda classe per il traffico puo':
- 1)imbarcare come ufficiale su navi da carico o adibite al rimorchio di stazza lorda non superiore a 2000 tonnellate che compiono viaggi nel Mediterraneo, nel mar Nero, nel mar d'Azov, nel mar Rosso, lungo le coste dell'Arabia e dell'india, compreso il golfo Persico, fino a Bombay, lungo le coste africane fino a capo Guardafui ad oriente e al capo Palmas ad occidente, lungo le coste Atlantiche europee comprese le isole britanniche, nel mare del Nord e nel mar Baltico;
- 2)assumere il comando:
- a)delle navi di cui al precedente n. 1), escluse quelle adibite a navigazione a nord delle coste del Portogallo, purche' abbia effettuato almeno 4 anni di imbarco in qualita' di ufficiale;
- b)delle navi di stazza lorda non superiore a 1000 tonnellate, comprese quelle adibite al trasporto di passeggeri, nel Mediterraneo. Gli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi dei servizi nautici (nocchieri) e i capi nocchieri di prima, seconda e terza classe, entro 5 anni dalla cessazione dal servizio permanente, possono conseguire senza esami il titolo di cui al presente articolo, sempreche' abbiano compiuto almeno 4 anni di imbarco, dei quali non meno di 1 al comando di unita' navale.
Testo vigente dal 13 agosto 1971 al 25 agosto 2011 · versione 12 su Normattiva